Statuto
Statuto dell’Università Popolare di Palermo
COSTITUZIONE E FINALITA’
Articolo 1. In virtù della L.N. 383/2000 è costituita un’associazione, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, denominata “Università Popolare di Palermo”, di seguito indicata come Associazione o con la sigla Unipop o Unipop.Palermo.
L’Università ha sede in Palermo, Via Parrini n. 14/a; non ha fini di lucro, è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.
Articolo 2. L’Università, che esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Siciliana, si propone di intervenire a favore degli associati e di terzi nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Università, con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.
L’Università Popolare concorre alla realizzazione del Sistema integrato di Educazione degli Adulti con corsi, seminari, cineforum, conferenze e quant’altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i Comitati locali EDA e con altri enti. A tal fine l’Università promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi formativi, eventualmente ed in via del tutto subordinata, a mezzo di convenzione con persone e con Enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale personale.
L’Università promuove, inoltre, attività di turismo sociale e culturale per la valorizzazione del territorio.
Inoltre, l’Università ha nel suo fine associativo la formazione, la qualificazione, la riqualificazione del personale della scuola e tutto quanto concerne la formazione professionale continua di pubblici definiti nei diversi settori professionali (medici, avvocati, elettricisti, geometri, ecc.).
Articolo 3. L’Università si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, concerti, convivi, cineforum, tours turistici, giochi di società, scambi e gemellaggi con altre istituzioni e altre attività culturali e formative utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 4. L’Università Popolare attua le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio di Palermo, e comunque nella Regione Siciliana, con attività didattiche programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo dell’Università. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative socio-culturali con Enti pubblici e organizzazioni sociali e culturali.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
UNIPOP PALERMO può utilizzare per il raggiungimento delle sue finalità anche volontari del Servizio Civile Nazionale, secondo le modalità emanate dalle Autorità Statali.
Articolo 5.
L’Associazione che non ha fini dì lucro intende aderire alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.), di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettare e condividere anche lo Statuto ai fini della tutela del nome storico “Università Popolare”.
L’associazione, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire o recedere ad/da ogni Associazione/Confederazione di carattere nazionale e internazionale che raggruppi e rappresenti le Associazioni aventi analoghe finalità di promozione sociale o che operano per l’educazione permanente degli adulti e la diffusione della cultura. Di codeste Associazioni nazionali o internazionali potrà, all’occorrenza, costituire sede territoriale decentrata.
SOCI
Articolo 6.
Acquisiscono la qualità di soci le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche, che condividendo lo spirito e la prassi e impegnandosi a perseguire attivamente i fini stabiliti nello Statuto, vedono la domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo.
La quota di iscrizione e/o gli eventuali contributi associativi, non sono trasmissibili né rivalutabili.
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tuti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.
Articolo 7. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.
2) Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3) Versare la quota stabilita per l’iscrizione
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione o di altra persona da esso delegata per iscritto, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato ad assumere la qualifica di “socio”.
L’Assemblea dei soci può in alcuni casi disporre l’esenzione del versamento della quota ordinaria.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso.
Si perde la qualità di socio per decesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive) e indegnità su deliberazione del Consiglio Direttivo per questi ultimi due casi.
Articolo 8. Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1) Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’associazione;
2) Prendere parte alle attività promosse dall’Associazione;
3) Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4) Intervenire e discutere alle Assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio direttivo;
5) Partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purchè in regola con la quota associativa;
6) Esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio direttivo;
7) Essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8) Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.
I soci, con la domanda di iscrizione, comunicano il domicilio per i rapporti sociali che, in mancanza, si intende presso la sede legale dell’Associazione.
Articolo 9. I soci sono tenuti:
1) Al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed entro il termine fissato dal Consiglio stesso;
2) Al puntuale pagamento della eventuale quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
3) Alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
4) La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario né al socio radiato.
Articolo 10. Presso la sede dell’Associazione è depositato il Libro dei Soci che può essere consultato da ciascuno di essi ed è conservato a cura del Presidente. Non è ammesso il rilascio di copie od estratti del medesimo.
Articolo 11. Il socio cessa di fare parte dell’Associazione:
a) Per dimissioni;
b) Per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) Per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d) Quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
e) Per radiazione in seguito a decisione del Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all’Associato;
f) Per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché ai regolamenti il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: diffida; sospensione tempo limitato; radiazione; così come meglio specificato in apposito regolamento.
Articolo 12. I soci dell’associazione sono suddivisi in:
– Soci Ordinari: sono coloro che dimostrano interesse verso gli scopi dell’Associazione e intendono partecipare alle iniziative dell’Associazione condividendone e rispettandone i principi ispiratori;
– Soci Benemeriti: la qualifica di Socio benemerito è conferita dal Consiglio Direttivo a quelle persone o Enti che, pur non potendo partecipare direttamente all’attività dell’associazione, annualmente contribuiscono, moralmente e materialmente, alla divulgazione ed al perseguimento degli scopi associativi:
– Soci Onorari: appartengono a tale gruppo tutti coloro che hanno svolto particolari attività a favore dell’Associazione o hanno contribuito, in modo o maniera diversa, al suo sostentamento materiale ed istituzioni. Possono essere Soci Onorari anche Enti pubblici o privati. La loro nomina è di competenza del Consiglio Direttivo e la loro quota associativa può essere posta a carico dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10. Organi dell’Università sono:
a. Assemblea dei soci,
b. Consiglio Direttivo,
c. Presidenza,
d. Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
e. Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e prestate a titolo gratuito.
Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
L’insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese.
Articolo 11. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; sono ammesse due sole deleghe ad un singolo socio.
L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante l’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (e mail), oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente con l’ausilio del Segretario o, in sua assenza, da lui nominato previa deliberazione dell’assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i soci in proprio o per delega.
Le votazioni per elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
L’Assemblea può deliberare l’ordinamento di altri idonei modi di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
Delle delibere dell’assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.
Articolo 12. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
• approvare gli orientamenti generali dell’Università;
• deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno successivo (entro quattro
mesi dalla fine dell’esercizio sociale);
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri.
Articolo 13. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
Articolo 14. L’Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sul trasferimento della sede.
Articolo 15. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno tre Consiglieri e comunque non meno di tre volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dalla Assemblea dei soci e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali, in particolare predisporre i bilanci annuali; delibera l’ammissione dei nuovi associati.
Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all’Assemblea.
Inoltre, il Consiglio Direttivo:
• Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente; nomina il tesoriere e il segretario.
• Stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti che verranno iscritti nell’apposito albo;
• Accoglie le domande di ammissione dei nuovi associati o delega a tale scopo uno dei soci;
• Fissa il numero e i compiti dei collaboratori amministrativi;
• Delibera sulla quota annuale di iscrizione e i contributi ai corsi e alle attività sociali dei
soci partecipanti;
• Compila il regolamento didattico e amministrativo dell’Università;
• Nomina il Comitato d’Onore;
• Propone all’assemblea dei soci il Presidente Onorario;
• Delibera la perdita della qualità di associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità;
• Predispone il bilancio consuntivo e preventivo, insieme al Tesoriere, da sottoporre
all’Assemblea;
• Decide i modi di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre
Associazioni o Enti o eventuali affiliazioni;
• Presenta all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività
inerente al medesimo.
Il Consiglio è espressamente autorizzato dall’Assemblea a conferire incarichi ai propri membri che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto.
Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all’attività del Consiglio stesso.
Articolo 16. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 7 membri eletti dall’Assemblea dei soci, scelti tra i soci ordinari e partecipanti. All’occorrenza possono essere invitati, in funzione consultiva e non deliberativa, i rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che aderiscono all’associazione, secondo le modalità regolamentari.
Resta in carica per la durata di cinque anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio provvede alla sostituzione, alla prima riunione, cooptando uno dei soci. Il Consiglio può cooptare fino ad un massino di un terzo dei suoi componenti. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei consiglieri, o ricorrono per essi le condizioni dell’Articolo 7 dello Statuto, l’intero Consiglio si intende decaduto. Si procede conseguentemente alla convocazione dell’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare mediante comunicazione scritta o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (mail) ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. In via straordinaria il Consiglio viene convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
I consiglieri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza delle loro funzioni, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’assolvimento dei loro compiti ed autorizzate dal Consiglio stesso, nonché un eventuale rimborso spese forfettario che verrà determinato dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione.
Articolo 17. La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell’Università sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Università, presiede le sedute del Consiglio, ha i poteri di firma e può agire in giudizio.
Il Presidente è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa; può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti; può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti
In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal vice Presidente.
Articolo 18. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e deve provvedere:
*Alla riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
*A effettuare i pagamenti per le spese previste in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
*Alla tenuta dei Registri delle entrate e delle uscite (e degli eventuali libri contabili richiesti dalla legge);
*Alla predisposizione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 19. Il Segretario deve:
Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; curare la conservazione del registro dei Verbali.
Tenere i registri con l’elenco Ufficiale dei Soci.
Articolo 20. L’assemblea dei soci nomina tre Revisori dei Conti che costituiscono un Collegio o un Revisore Unico, la cui durata in carica è di tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione e possono esaminare in qualsiasi momento tutti i documenti. Nell’ambito del Collegio viene nominato un Presidente che dirige i lavori compilando anche la relazione annuale, che sarà firmata da tutti i Revisori, da allegarsi a quella presentata all’assemblea dei soci. Nel caso di Revisore Unico, egli redigerà la citata relazione.
Articolo 21. Ove necessario, l’assemblea dei soci nomina un Collegio di tre Probiviri, la cui durata in carica è di tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di dirimere tutte le eventuali controversie sociali interne all’associazione.
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL’UNIVERSITA’
Articolo 22. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
l) dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, nonché di eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione pone in essere occasionalmente al fine di autofinanziamento.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22 della legge 383/2000.
L’Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Articolo 23. Vista la natura delle attività dell’associazione l’esercizio sociale e il bilancio possono essere tenuti per anno accademico, dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo.
E’ obbligatoria la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario che deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Data la natura dell’associazione di promozione sociale, ente non commerciale senza fine di lucro, è fatto divieto di distribuire in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o proventi delle attività nonché fondi, riserve o capitali.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio al termine della liquidazione a fini di utilità sociale, conformemente all’art. 3, lettera l), della legge 383/2000.
Articolo 25. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni delle Leggi vigenti ivi comprese quelle regionali.